sabato 11 maggio 2013

Controversie tra genitori riguardo ai figli: i rimedi offerti dall'art. 709-ter c.p.c.

Non è infrequente assistere, nei rapporti tra coniugi in regime di separazione personale, a contrasti più o meno profondi in ordine alle modalità di affidamento dei figli minori. Le condotte attraverso le quali, in concreto, si esplica l'esercizio della genitorialità e la gestione della prole, nei suoi vari aspetti, sono spesso fonte di accesa conflittualità tra i genitori, con conseguenti pregiudizievoli ripercussioni sia nella sfera dei rapporti tra gli stessi coniugi separati, sia soprattutto a carico dei figli.
Si tratta, ovviamente, di problematiche particolarmente complesse per la cui soluzione si rende  indispensabile la collaborazione e l'impegno dei coniugi, in ottemperanza al fondamentale principio di corretto e responsabile adempimento degli obblighi nascenti dalla condizione di genitore.
La risposta offerta dall'ordinamento si è tradotta, in particolare, nelle misure previste dall'art. 709-ter c.p.c. (soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni): si tratta di provvedimenti che il giudice competente (quello della separazione in caso di procedimento in corso; quello del luogo di residenza del minore in riferimento ai procedimenti di cui all'art. 710), su ricorso di parte, può adottare per la soluzione di controversie tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento.
Il legislatore ha inteso riconoscere ampia discrezionalità al magistrato quanto alle misure sanzionatorie che appaiono più idonee  nel caso concreto, prevedendo che il giudice, convocate le parti, "adotta i provvedimenti opportuni". Tuttavia, in presenza di più gravi inadempienze, ovvero di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore relativamente alla prole ed anche adottare uno o più provvedimenti, specificamente indicati, volti a scoraggiare ulteriori inadempienze e/o a sanzionare le inadempienze commesse, ed in particolare:
- ammonimento del genitore inadempiente;
- risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, a favore del minore e/o dell'altro genitore;
- condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 € a un massimo di 5.000 € a favore della Cassa delle ammende.
Il giudice non ha quindi, com'è ovvio, il potere di impedire tout court e coattivamente la reiterazione delle violazioni, ma dispone di strumenti di persuasione (dal semplice ammonimento, al risarcimento danni, sino alla vera e propria sanzione pecuniaria) che appaiono particolarmente efficaci al fine di indurre i genitori ad adempiere correttamente i propri obblighi e ad astenersi da ulteriori trasgressioni e inottemperanze. 
Quanto alla natura dei provvedimenti ex ar. 709-ter, secondo parte della giurisprudenza di merito essi appaiono di particolare rilievo in quanto "sono tutti provvedimenti sanzionatori ed introducono nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi. I suddetti provvedimenti non rispondono alla finalità di compensare la lesione del bene protetto, ma di dissuadere il genitore dal perseverare nel comportamento di mancata attuazione del provvedimento di affidamento ovvero pregiudizievole per il minore" (Trib. Messina n. 597, 05/04/07; sostanzialmente conf. Trib. Messina 08/10/12).
Chiaro, comunque, che la ratio dell'art. 709-ter è quella di "rafforzare in via indiretta l'efficacia dei provvedimenti del giudice e maggiormente tutelare il diritto alla bigenitorialità, essendo nota la difficoltà di eseguire coattivamente i provvedimenti nella materia relativa alle relazioni familiari" (Trib. minorenni Milano, n. 529/12).
Secondo la giurisprudenza, casi nei quali, può senza dubbio darsi luogo all'applicazione delle misure di cui all'art. 709-ter sono, ad esempio, l'essersi astenuto un genitore per lunghi anni dal versare qualsiasi contributo economico per il mantenimento della prole (Trib. Roma 10/06/11); l'avere uno dei genitori interrotto ogni apprezzabile relazione con il figlio minore per un lungo periodo (Trib. Roma, 03/09/11); l'avere il genitore, affidatario esclusivo del figlio minore, trasferito la residenza senza il preventivo consenso dell'altro genitore, così rendendo più difficile il mantenimento di un continuo rapporto tra quest'ultimo ed il figlio (Trib. Tivoli 01/02/02).

Avv. Marco Zappelli
Via C. Maratta 14, 60123 Ancona;
avv.marco.zappelli@hotmail.it


Nessun commento:

Posta un commento